Art. 2
In vigore dal 19 set 1983
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dall'India verso il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.
2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dall'India verso il Regno Unito sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.
3. Tutti i prodotti spediti dall'India verso il Regno Unito a decorrere dal 12 settembre 1983 e immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'India prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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