Art. 1

In vigore dal 19 set 1983
Si ritiene che le catture di gamberi della divisione NAFO 1, eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate nella Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia a titolo provvisorio per il 1983. La pesca di gamberi nella divisione NAFO 1, eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate nella Francia, è proibita, nonché la conservazione a bordo e il trasbordo da parte di tali navi di gamberi catturati in detta divisione dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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