Art. 1

In vigore dal 19 set 1983
Si ritiene che le catture di passera di mare nella divisione CIEM VII a), eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi a titolo provvisorio per il 1983. La pesca di passera di mare nella divisione CIEM VII a), eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, è proibita, nonché la conservazione a bordo e il trasbordo da parte di tali navi di passere di mare catturate in detta divisione dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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