Art. 1
Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 19 set 1983
« b) 3,6 ECU per tonnellata, in caso di titoli d'importazione dei prodotti per i quali il prelievo all'importazione è fissato in anticipo, ad eccezione dei titoli d'importazione per i prodotti delle voci e sottovoci tariffarie 10.01 B I, 10.01 B II e 10.02, per i quali il tasso della cauzione è di 10 ECU per tonnellata, e ad eccezione dei titoli d'importazione per i prodotti delle voci e sottovoci tariffarie 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07, per i quali il tasso della cauzione è di 15 ECU per tonnellata. ».
Storico versioni
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