Art. 2
In vigore dal 9 nov 1982
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che tale aiuto favorisca esclusivamente i beneficiari di assistenza sociale e venga concesso soltanto per quantitativi non superiori al consumo personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1982:2990:oj#art-2