Art. 7
In vigore dal 8 nov 1982
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' renda possibile le imputazioni , senza discontinuità , sulle propria parte cumulata del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione , stabiliti nel loro territorio , il libero accesso alle aliquote che sono loro attribuite .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione sulle loro aliquote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
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