Art. 5
In vigore dal 8 nov 1982
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva , al più tardi il 1° ottobre 1983 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , al 15 settembre 1983 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro e non oltre il 1° ottobre 1983 , il totale delle importazioni del prodotto in questione , effettuate al 15 settembre 1983 incluso e imputate al contingente comunitario nonchù , se del caso , la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva .
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