Art. 2
In vigore dal 8 nov 1982
1 . Una prima parte per un volume corrispondente rispettivamente ad un valore pari a 1 144 000 ECU per i prodotti di cui alla voce ex 50.09 ed a 1 560 000 ECU per i prodotti di cui alle voci ex 55.07 , ex 55.09 e ex 58.04 , viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l ' , sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 , ammontano per gli Stati membri ai volumi corrispondenti ai valori indicati in appresso :
a ) per i prodotti della voce ex 50.09 menzionati all ' , paragrafo 1 :
( in ECU )
Benelux * 54 000 *
Danimarca * 54 000 *
Germania * 494 000 *
Grecia * 37 400 *
Francia * 270 000 *
Irlanda * 35 400 *
Italia * 109 000 *
Regno Unito * 90 200 *
b ) per i prodotti delle voci ex 55.07 , ex 55.09 e ex 58.04 , menzionati all ' , paragrafo 1 :
( in ECU )
Benelux * 54 000 *
Danimarca * 138 000 *
Germania * 206 500 *
Grecia * 13 000 *
Francia * 588 000 *
Irlanda * 35 400 *
Italia * 54 500 *
Regno Unito * 470 600 *
2 . La seconda parte di ciascuno dei contingenti di cui all ' , paragrafo 1 , ossia rispettivamente 1 100 000 e 480 000 ECU , costituisce la riserva .
3 . Le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3308/80 , in particolare l ' , sono applicabili per il calcolo dei controvalori in monete nazionali degli importi espressi in ECU .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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