Art. 5
In vigore dal 8 nov 1982
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1983 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 settembre 1983 eccede il 50 % dell ' importo iniziale . Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1983 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 settembre 1983 incluso e imputate al contingente comunitario , nonchù , se del caso , la parte della loro quota iniziale che trasferiscono alla riserva .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1982:3058:oj#art-5