Art. 2
In vigore dal 8 nov 1982
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. CHRISTOPHERSEN
(1) GU n. C 157 del 22. 6. 1982, pag. 6.
(2) GU n. C 292 dell'8. 11. 1982, pag. 101.
(3) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 42.
(4) GU n. L 58 del 5. 3. 1976, pag. 5.
(5) GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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