Art. 2

La percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 3, para

In vigore dal 5 nov 1982
grafo 1, del regolamento (CEE) n. 2958/82, da parte delle organizzazioni dei produttori non può superare il 2,4 %. Gli Stati membri produttori verificano che le somme trattenute dalle organizzazioni di produttori in applicazione del comma precedente vengano utilizzate da tali produttori unicamente per il finanziamento delle attività che sono di loro spettanza in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2958/82. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine.
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