Art. 2

In vigore dal 4 nov 1982
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3. (4) GU n. L 250 del 26. 8. 1982, pag. 13. (5) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10. (6) GU n. L 308 del 4. 11. 1982, pag. 12. ALLEGATO 1.2,3 // // // // Coefficienti applicabili nel Regno Unito // Periodo di applicazione // Coefficiente applicabile 1.2.3 // // // // // all'orzo (1) impiegato nella fabbricazione di grain whisky // agli altri cereali impiegati nella fabbricazione di grain whisky // // // // 1o agosto 1982 - 31 luglio 1983 // 0,575 // 0,565 // // // (1) Compreso l'orzo trasformato in malto.
Storico versioni

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