Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1842/81 è modificato come segue:
In vigore dal 3 nov 1982
1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 6
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81 si intendono:
a) per "quantitativi totali esportati", i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, esportati verso una destinazione per la quale è applicabile la restituzione. Le prove da apportare sono quelle di cui all'articolo 12;
b) per "quantitativi totali commercializzati", i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, usciti definitivamente dagli impianti di produzione o di magazzinaggio ai fini della loro immissione in consumo.
2. Tuttavia, qualora gli Stati membri, nell'autorizzare un'importazione a titolo del regime di perfezionamento attivo:
- applicano al quantitativo di cereali presentato alle autorità doganali il coefficiente di cui all'articolo 9, e
- vigilano a che il quantitativo di cereali, messi in libera circolazione in seguito a detto controllo, venga utilizzato anche per la fabbricazione di bevande alcoliche di cui all' del regolamento (CEE) n. 1188/81,
per "quantitativi totali esportati" e "quantitativi totali commercializzati" intendono i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 1, cui si aggiungono le bevande alcoliche che si ritiene abbiano subito tutte le operazioni del regime di perfezionamento attivo.
3. Il paragrafo 2, primo trattino, non si applica se le condizioni per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1188/81 non sono osservate.
4. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano l'adattamento del coefficiente al fine di garantire il pagamento dei prelievi all'importazione per i sottoprodotti del regime di perfezionamento attivo, non destinati all'esportazione.
5. Quando si applica il paragrafo 2 i cereali messi in libera circolazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, non beneficiano della restituzione all'esportazione ».
2. All'articolo 16 viene aggiunto il seguente paragrafo:
« 4. Gli Stati membri che applicano l'articolo 6, paragrafo 2, comunicheranno, unitamente alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, tutte le indicazioni concernenti il quantitativo di cereali di cui al secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 2 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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