Art. 1

In vigore dal 3 nov 1982
1. In deroga all'allegato I, parte 6a, del regolamento (CEE) n. 1235/82, l'importo compensativo monetario applicabile all'importazione in Francia dei prodotti indicati nell'allegato del presente regolamento, per i quali gli importi compensativi monetari sono stati riscossi all'esportazione dall'Italia, è quello che figura in questo stesso allegato, qualora le formalità doganali di esportazione siano state espletate nel periodo dal 17 maggio al 15 giugno 1982 e le formalità doganali d'importazione siano state espletate nel periodo dal 16 giugno al 25 luglio 1982. 2. Tuttavia, detto importo è concesso soltanto su richiesta dell'interessato ed a condizione che quest'ultimo fornisca la prova che le date dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e di importazione rientrano nei periodi corrispondenti di cui al paragrafo 1.
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