Art. 5
In vigore dal 22 giu 1979
1 . L ' aggiudicatario deve costituire un cauzione di 12 ECU per tonnellata , a garanzia dell ' effettuazione delle operazioni di cui all ' . Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore .
2 . La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro .
Storico versioni
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