Art. 7
In vigore dal 22 giu 1979
1 . L ' organismo d ' intervento italiano è incaricato dell ' esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento .
2 . Esso indirizza immediatamente alla Commissione l ' elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara , specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonchù il nome e la ragione sociale dell ' aggiudicatario .
3 . Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara , l ' organismo d ' intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara , compreso il pagamento all ' aggiudicatario .
In tal caso , l ' organismo d ' intervento che ha designato l ' aggiudicatario ne informa immediatamente l ' organismo d ' intervento dello Stato membro interessato , fornendogli tutti gli elementi d ' informazione necessari .
Inoltre , l ' importo dell ' offerta accettata , convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all ' , paragrafo 2 , secondo comma , viene pagato all ' aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara .
4 . L ' organismo d ' intervento richiede all ' aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni :
a ) dopo ogni invio , una dichiarazione attestante le quantità imbarcate , la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;
b ) la data di partenza delle navi e la data prevista per l ' arrivo a destinazione dei prodotti ;
c ) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti .
L ' organismo d ' intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni .
5 . Nel caso in cui l ' organismo d ' intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l 'organismo d ' intervento che ha designato l ' aggiudicatario , esso trasmette al più presto , a quest ' ultimo , le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione .
Storico versioni
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