Art. 1
Il primo comma dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 3353/75 è sostituito dal seguente testo :
In vigore dal 20 giu 1979
« Ai fini del controllo preventivo sulle importazioni progettate , l ' immissione in libera pratica dei prodotti di cui all ' è subordinata alla presentazione di un documento di importazione , rilasciato o vidimato dagli Stati membri . Tale documento è valido per un periodo de sei settimane a decorrere dalla data del rilascio o della vidimazione .
Se il documento ha la forma di una licenza d ' importazione , questa non può essere opposta all ' applicazione di misure di salvaguardia eventualmente prese a norma del regolamento ( CEE ) n . 3279/75 del Consiglio » .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1979:1225:oj#art-1