Art. 1
Il testo dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1418/78 è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 19 giu 1979
« Articolo 6
L ' importo dell ' aiuto da concedere è quello valido il giorno in cui il fabbricante di alimenti per animali deposita il contratto di cui all ' articolo 5 , lettera a ) , presso l ' organismo designato a tale scopo nello Stato membro in cui i piselli , le fave e le favette saranno impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali » .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1979:1212:oj#art-1