Art. 2

In vigore dal 19 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 19 giugno 1979 . Per il Consiglio Il Presidente M . d ' ORNANO ( 1 ) GU n . L 141 del 12 . 6 . 1969 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 23 del 28 . 1 . 1978 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 161 del 3 . 7 . 1969 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 173 del 29 . 6 . 1978 , pag . 1 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:1210:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo