Art. 2
In vigore dal 19 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Lussemburgo , addì 19 giugno 1979 .
Per il Consiglio
Il Presidente
P . MEHAIGNERIE
( 1 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 34 del 9 . 2 . 1979 , pag . 4 .
( 3 ) GU n . C 143 dell ' 8 . 6 . 1979 , pag . 2 .
( 4 ) GU n . C 140 del 5 . 6 . 1979 , pag . 134 .
( 5 ) Parere reso il 22 e 23 maggio 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .
( 6 ) GU n . L 84 del 4 . 4 . 1979 , 1 .
ALLEGATO
Aiuto concesso ai produttori di luppolo per il raccolto 1978
Gruppi di varietà * Importo ECU/ha *
Aromatiche * 423 *
Amare * 363 *
Altre * 484
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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