Art. 1

All ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 876/79 , in fine , sono aggiunti i seguenti commi :

In vigore dal 14 giu 1979
« Tuttavia , per i funghi di cui al primo comma , trasportati su navi che hanno lasciato Taiwan a destinazione di un porto comunitario al più tardi il 3 maggio 1979 , l ' immissione in libera pratica nella Comunità è sospesa soltanto a decorrere dal 23 giugno 1979 . Le prove che detti funghi soddisfano alle condizioni di cui al comma precedente , sono fornite , con soddisfazione delle autorità competenti , segnatamente : - dalle informazioni che figurano nel giornale di bordo della nave , - dalle polizze di carico e dagli altri documenti di trasporto » .
Storico versioni

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eli:reg:1979:1171:oj#art-1

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