Art. 1
All ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 876/79 , in fine , sono aggiunti i seguenti commi :
In vigore dal 14 giu 1979
« Tuttavia , per i funghi di cui al primo comma , trasportati su navi che hanno lasciato Taiwan a destinazione di un porto comunitario al più tardi il 3 maggio 1979 , l ' immissione in libera pratica nella Comunità è sospesa soltanto a decorrere dal 23 giugno 1979 .
Le prove che detti funghi soddisfano alle condizioni di cui al comma precedente , sono fornite , con soddisfazione delle autorità competenti , segnatamente :
- dalle informazioni che figurano nel giornale di bordo della nave ,
- dalle polizze di carico e dagli altri documenti di trasporto » .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1171:oj#art-1