Art. 11
In vigore dal 12 giu 1979
1 . Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
2 . Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1979 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Lussemburgo , addì 12 giugno 1979 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . FRANÇOIS-PONCET
( 1 ) GU n . C 140 del 5 . 6 . 1979 , pag . 115 .
( 2 ) GU n . L 81 del 31 . 3 . 1979 , pag . 26 .
( 3 ) Il governo nazionale delle isole Faeroeer si è impegnat a comunicare alla Commissione le informazioni , suddivise secondo le specie e le zone CIEM , riguardanti le catture sbarcate dalle navi immatricolate nelle isole Faeroeer e le quote fissate dal presente regolamento .
ALLEGATO I
Contingenti di pesca
Specie * Zone di pesca autorizzate * Quantitativi ( in tonnellate ) *
Aringa * Skagerrak ( 1 ) * 700 *
Molva , brosmio * CIEM VI b * 1 000 *
Sgombro * CIEM IV * 15 000 ( 2 ) *
Sgombro * CIEM IV ( 3 ) , VI a ( 4 ) * 30 000 *
Suro * CIEM IV , VI a ( 4 ) * 6 000 *
Merluzzo norvegese * CIEM IV , VI a ( 4 ) * 22 500 ( 5 ) ( 6 ) *
Ammodite lanceolato * CIEM IV * 15 000 ( 5 ) *
Spratto * CIEM IV , VI a ( 4 ) * 15 000 *
Gambero boreale * ICNAF 0 + 1 ( 7 ) * 3 600 *
( Pandalus borealis ) * * *
Melù * CIEM VI a ( 4 ) , VI b , VII ( 8 ) * 25 000 *
Ippoglosso nero * ICNAF 0 + 1 ( 9 ) * 100 *
Ippoglosso nero * CIEM XIV * 200 *
Scorfano * ICNAF 0 + 1 ( 9 ) * 300 *
Scorfano * CIEM XIV * 300 *
Altre specie ( catture accessorie soltanto ) * CIEM IV , VI a ( 4 ) * 850 *
( 1 ) Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese .
( 2 ) Di cui non più di 1 000 t possono essere pescate al di fuori della divisione IV CIEM a sud del 60° N o ad est del 2° E .
( 3 ) A nord dei 60° N e all ' ovest di 2° E .
( 4 ) A nord dei 56° C 30' N .
( 5 ) Questo contingente può essere superato di non oltre 2 500 t purchù le catture totali di merluzzo norvegese , ammodite lanceolato e spratto non superino 52 500 t .
( 6 ) Di cui al massimo 6 000 t possono essere pescate nella suddivisione CIEM VI a a nord dei 56° 30' N .
( 7 ) Ad est della linea mediana e a sud del 68° N .
( 8 ) Ad ovest del 12° O .
( 9 ) Ad est della linea mediana .
ALLEGATO II
1 . I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca :
1.1 . i quantitativi catturati , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
1.2 . il giorno e l ' ora dell ' operazione di pesca ;
1.3 . la posizione geografica in cui sono state effettuare le catture ;
1.4 . il sistema di pesca utilizzato .
2 . Per le attività di pesca effettuate entro la zona di gestione comune della Comunità e del Canada nella zona statistica ICNAF 0 + 1 deve essere usato il seguente giornale di bordo .
Formulario : vedi G.U .
ALLEGATO III
1 . Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti .
1.1 . Ad ogni entrata della nave :
- nella zona di pesca di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca ;
- nella zona di gestione comune della Comunità e del Canada nella zona statistica ICNAF 0 + 1 :
a ) le informazioni indicate al punto 1.4 ;
b ) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
c ) il momento e il luogo in cui deve incominciare la pesca .
1.2 . Ad ogni uscita della nave :
- dalla zona di pesca di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca ;
- dalla zona di gestione comune della Comunità e del Canada nella zona statistica ICNAF 0 + 1 , previa comunicazione dell ' uscita con almeno 48 ore di anticipo :
a ) le informazioni indicate al punto 1.4 ;
b ) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
c ) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
d ) la divisione CIEM o la zona ICNAF in cui sono state effettuate le catture ;
e ) i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi , trasportati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona di pesca comunitaria o nella zona di gestione comune ICNAF 0 + 1 , ed i dati per l ' identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo ;
f ) i quantitativi , espressi in chilogrammi , di ogni specie sbarcata in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona comunitaria di pesca ;
g ) i quantitativi , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , rigettati in mare dopo la trasmissione precedente , per attività di pesca effettuate nella zona di gestione comune ICNAF 0 + 1 .
1.3 . Ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona di pesca degli Stati membri :
a ) le informazioni indicate al punto 1.4 ;
b ) i quantitativi catturati dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
c ) la divisione CIEM o la zona ICNAF in cui sono state effettuate le catture .
1.4 . a ) il nome , il segnale di chiamata , le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante ;
b ) il numero della licenza , se la nave pesca sotto licenza ;
c ) il numero di serie della trasmissione ;
d ) gli estremi per l ' identificazione del tipo di messaggio ;
e ) la data , l ' ora e la posizione geografica della nave .
2.1 . Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles ( indirizzo telex = 24189 FISEU-B ) , tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4 .
2.2 . Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave , il messaggio può essere comunicato da un ' altra nave per conto della prima .
3 . Nome della stazione radio * Segnale di chiamata *
Skagen * OXP *
Blavand * OXB *
Roenne * OYE *
Norddeich * DAF DAK *
* DAH DAL *
* DAI DAM *
* DAJ DAN *
Scheveningen * PCH *
Oostende * OST *
North Foreland * GNF *
Humber * GKZ *
Cullercoats * GCC *
Wick * GKR *
Oban * GNE *
Portpatrick * GPK *
Anglesey * GLV *
Ilfracombe * GIL *
Niton * GNI *
Stonehaven * GND *
Portshead * GKA *
* GKB *
* GKC *
Land ' s End * GLD *
Valentia * EJK *
Malin Head * EJM *
Boulogne * FFB *
Brest * FFU *
Saint-Nazaire * FFO *
Bordeaux-Arcachon * FFC *
Prins Christians Sund * OZN Central Godtháb *
Julianehaab * OXF *
Godtháb * OXI *
Holsteinsborg * OYS *
Godhavn * OZM *
Thorshavn * OXJ *
Velferdsstasjon Faeringerham * 22239 *
Bergen * LGN *
Farsund * LGZ *
Floroe * LGL *
Rogaland * LGQ *
Tjoeme * LGT *
Âlesund * LGA *
4 . Forma delle comunicazioni
Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine :
- il nome della nave ;
- l ' indicativo radio ;
- le lettere e cifre di identificazione esterna ;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi ;
- gli estremi per l ' identificazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice :
- messaggio , all ' entrata nella zona comunitaria o nella zona di gestione comune ICNAF 0 + 1 : IN ;
- messaggio , all ' uscita dalla zona comunitaria o dalla zona di gestione comune ICNAF 0 + 1 : OUT ;
- messaggio settimanale : WKL ;
- la posizione geografica ;
- la divisione CIEM o la zona ICNAF in cui si prevede di cominciare la pesca ;
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca ;
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , usando il codice di cui al punto 5 ;
- i quantitativi ( espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ) rigettati in mare dopo la comunicazione precedente , usando il codice di cui al punto 5 , per le attività di pesca nella zona di gestione comune ICNAF 0 + 1 ;
- la divisione CIEM o la zona ICNAF in cui sono state effettuate le catture ;
- i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo ;
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
- il nome del comandante .
5 . Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo , di cui al punto 4 :
- A : gambero boreale ( Pandalus borealis )
- B : nasello ( Merluccius merlucius )
- C : ippoglosso nero ( Reinhardtius hippoglossoides )
- D : merluzzo ( Gadus morrhua )
- E : eglefino ( Melanogrammus aeglefinus )
- F : ippoglosso ( Hippoglossus hippoglossus )
- G : sgombro ( Scomber scombrus )
- H : suro ( Trachurus trachurus )
- I : pesce sorcio ( Coryphaenoides rupestris )
- J : merluzzo carbonaro ( Pollachius virens )
- K : merlano ( Merlangus merlangus )
- L : aringa ( Clupea harengus )
- M : cicerello ( Ammodytes sp . )
- N : spratto ( Clupea sprattus )
- O : passera ( Pleuronectes platessa )
- P : merluzzo norvegese ( Trisopterus esmarkii )
- Q : molva ( Molva molva )
- R : altri
- S : gamberetti ( Penaeidae )
- T : acciughe ( Engraulis encrasicolus )
Storico versioni
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