Art. 1
In vigore dal 12 giu 1979
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nelle tabelle allegate sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi .
Queste sospensioni sono applicabili :
- dal 1° luglio al 31 dicembre 1979 per i prodotti di cui alla tabella I ;
- dal 1° luglio al 31 giugno 1980 per i prodotti di cui alla tabella II .
Storico versioni
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