Art. 1
Il secondo e terzo comma dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 687/79 sono sostituiti dal testo seguente :
In vigore dal 12 giu 1979
« Tuttavia , per le mele di cui al primo comma , trasportate su navi giunte in un porto comunitario prima del 19 maggio 1979 , l ' immissione in libera pratica nella Comunità è sospesa soltanto a decorrere dal 17 giugno 1979 .
La prova che le mele soddisfano ai requisiti di cui al comma precedente deve essere fornita con soddisfazione delle competenti autorità » .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1152:oj#art-1