Art. 1

Il secondo e terzo comma dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 687/79 sono sostituiti dal testo seguente :

In vigore dal 12 giu 1979
« Tuttavia , per le mele di cui al primo comma , trasportate su navi giunte in un porto comunitario prima del 19 maggio 1979 , l ' immissione in libera pratica nella Comunità è sospesa soltanto a decorrere dal 17 giugno 1979 . La prova che le mele soddisfano ai requisiti di cui al comma precedente deve essere fornita con soddisfazione delle competenti autorità » .
Storico versioni

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