Art. 2
In vigore dal 12 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso si applica a decorrere dal 25 giugno 1979 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 12 giugno 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 123 del 19 . 5 . 1979 , pag . 9 .
( 3 ) GU n . L 139 del 30 . 5 . 1975 , pag . 37 .
( 4 ) GU n . L 89 del 9 . 4 . 1979 , pag . 9 .
( 5 ) GU n . L 68 del 15 . 3 . 1976 , pag . 1 .
( 6 ) GU n . L 89 del 7 . 4 . 1977 , pag . 24 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1150:oj#art-2