Art. 2
In vigore dal 12 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 12 giugno 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 123 del 19 . 5 . 1979 , pag . 9 .
( 3 ) GU n . L 90 dell 9 . 4 . 1979 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 142 dell ' 11 . 6 . 1979 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 83 del 3 . 4 . 1979 , pag . 1 .
( 6 ) GU n . L 89 del 9 . 4 . 1979 , pag . 1 .
ALLEGATO
Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Importi compensativi da concedere all ' importazione in Italia ( grado/hl ) * Importi compensativi da concedere all ' importazione in Francia ( grado/hl ) *
ex 22.05 B * Vini presentati in recipienti di più di 3 litri * 384 Lit * 1,24 FF *
ex 22.05 C I e C II * Vino da tavola con titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5° e con titolo alcolometrico totale non superiore a 15° , nonchù i vini rossi , rosati e bianchi , importati e in libera circolazione * *
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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