Art. 1

In vigore dal 8 giu 1979
I quantitativi massimi di cui all ' articolo 14 , paragrafo 4 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 sono fissati : a ) per il periodo 1° aprile - 30 giugno 1979 : - per le carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 : nessuno , - per le carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , dello stesso regolamento : nessuno ; b ) per il periodo 1° luglio - 30 settembre 1979 : - a 15 000 t , espresse in carne con osso , per le carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , - a 15 000 t , espresse in carne con osso , per le carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , dello stesso regolamento .
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