Art. 1
In vigore dal 8 giu 1979
I quantitativi massimi di cui all ' articolo 14 , paragrafo 4 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 sono fissati :
a ) per il periodo 1° aprile - 30 giugno 1979 :
- per le carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 : nessuno ,
- per le carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , dello stesso regolamento : nessuno ;
b ) per il periodo 1° luglio - 30 settembre 1979 :
- a 15 000 t , espresse in carne con osso , per le carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ,
- a 15 000 t , espresse in carne con osso , per le carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , dello stesso regolamento .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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