Art. 2
L ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 571/78 è modificato come segue :
In vigore dal 8 giu 1979
1 . Il paragrafo 1 , lettera b ) , è sostituito dal testo seguente :
« b ) - nel quadro del regime di cui all ' articolo 8 , il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita da almeno 12 mesi un ' attività nel settore del bestiame e delle carni ;
- nel quadro del regime di cui agli articoli 9 e 10 , il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita da almeno 12 mesi un ' attività nel settore della fabbricazione delle conserve di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , o nel settore della trasformazione in prodotti di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , e risulta iscritta in un albo pubblico di uno Stato membro ; » .
2 . Il paragrafo 1 , lettera d ) , è sostituito dal testo seguente :
« d ) Il periodo minimo di 12 mesi di cui alle lettere b ) e c ) dev ' essere completamente trascorso all ' atto della presentazione della domanda di titolo » .
3 . Nel paragrafo 2 , in fine , è soppressa la parte di frase : « nonchù , nel caso di cui all ' articolo 9 , gli stabilimenti indicati nelle domande » .
4 . Il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente :
« 8 . In deroga all ' del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , i diritti conferiti dai titoli d ' importazione di cui all ' articolo 8 non sono trasmissibili » .
5 . Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente :
« 9 . All ' atto della presentazione delle domande di titoli di cui agli articoli da 8 a 10 , il richiedente s ' impegna , per iscritto ,
a ) nel caso di cui all ' articolo 8 , ad effettuare personalmente o a far effettuare sotto la propria responsabilità , nello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo , e in cui i prodotti saranno messi in libera pratica , le operazioni d ' ingrasso di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ;
b ) nel caso di cui agli articoli 9 e 10 , ad effettuare personalmente nello Stato membro in cui è presentata la domanda e in cui i prodotti saranno messi in libera pratica , nello stabilimento indicato nella domanda , le operazioni di trasformazione di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) o b ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 » .
6 . Nel paragrafo 10 sono soppressi i termini « primo comma » .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1979:1137:oj#art-2