Art. 1
Il regolamento ( CEE ) n . 771/74 è modificato come segue :
In vigore dal 7 giu 1979
1 . L ' articolo 4 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :
« 1 . Ogni produttore di lino tessile o di canapa presenta annualmente una dichiarazione di superficie di semina entro il termine fissato dallo Stato membro interessato e , salvo caso di forza maggiore , al più tardi il 30 giugno per il lino e il 15 luglio per la canapa » .
2 . L ' articolo 5 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :
« 1 . Ogni produttore di lino tessile o di canapa presenta annualmente una domanda di aiuto entro il termine fissato dallo Stato membro interessato e , salvo caso di forza maggiore , al più tardi il 31 ottobre per il lino e il 15 dicembre per la canapa » .
3 . A decorrere dal 1° agosto 1979 , l ' elenco figurante nell ' allegato è completato dalla varietà Belinka , Eva , Mira e Thalassa .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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