Art. 2

In vigore dal 6 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 6 giugno 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 246 del 5 . 11 . 1971 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 34 del 9 . 2 . 1979 , pag . 2 . ( 3 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 . ( 4 ) GU n . L 190 del 13 . 7 . 1978 , pag . 14 .
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