Art. 1

In vigore dal 1 giu 1979
A partire dal 5 giugno 1979 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , è ripristina all ' importazione nella comunità dei seguenti prodotti originari della Corea del Sud : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 62.05 * Altri manufatti confezionati di tessuti , compresi i modelli di vestiti , esclusi i manufatti di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 , o di cocco * Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale celle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 1° luglio 1979 . Per la Commissione Christopher TUGENDHAT Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 375 del 30 . 12 . 1978 , pag . 71 .
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