Art. 1
In vigore dal 1 giu 1979
A partire dal 5 giugno 1979 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , è ripristina all ' importazione nella comunità dei seguenti prodotti originari della Corea del Sud :
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *
ex 62.05 * Altri manufatti confezionati di tessuti , compresi i modelli di vestiti , esclusi i manufatti di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 , o di cocco *
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale celle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 1° luglio 1979 .
Per la Commissione
Christopher TUGENDHAT
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 375 del 30 . 12 . 1978 , pag . 71 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1098:oj#art-1