Art. 1
In vigore dal 1 giu 1979
A partire dal 5 giugno 1979 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari , fatta eccezione per quelli elencati nell ' allegato C del suddetto regolamento ( CEE ) n . 3156/78 :
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *
42.03 * Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti : *
* B . Guanti , comprese le muffole : *
* I . di protezione per qualunque mestiere *
Storico versioni
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