Art. 4
In vigore dal 1 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 1° giugno 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 224 del 10 . 10 . 1970 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 344 dell ' 8 . 12 . 1978 , pag . 27 .
( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 75 .
( 5 ) Autorizzata esclusivamente nel Landkreis Bad Kreuznach .
( 6 ) Autorizzata nel Regierungsbezirk Koblenz , eccettuato il Landkreis BAd Neuenahr-Ahrweiler .
( 7 ) Autorizzata nel Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz , eccettuati i comuni di Trechtlingshausen , Oberheimbach , Niederheimbach , Oberdiebach , Bacharach e Breitscheid .
( 8 ) Autorizzata esclusivamente nei comuni situati nella zona di produzione dell ' acquavite con denominazione d ' origine controllata « Armagnac » .
( 9 ) Varietà inclusa nella classificazione a decorrere dal 5 giugno 1979 , a norma dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 347/79 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1092:oj#art-4