Art. 4

In vigore dal 1 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 1° giugno 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 224 del 10 . 10 . 1970 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 344 dell ' 8 . 12 . 1978 , pag . 27 . ( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 75 . ( 5 ) Autorizzata esclusivamente nel Landkreis Bad Kreuznach . ( 6 ) Autorizzata nel Regierungsbezirk Koblenz , eccettuato il Landkreis BAd Neuenahr-Ahrweiler . ( 7 ) Autorizzata nel Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz , eccettuati i comuni di Trechtlingshausen , Oberheimbach , Niederheimbach , Oberdiebach , Bacharach e Breitscheid . ( 8 ) Autorizzata esclusivamente nei comuni situati nella zona di produzione dell ' acquavite con denominazione d ' origine controllata « Armagnac » . ( 9 ) Varietà inclusa nella classificazione a decorrere dal 5 giugno 1979 , a norma dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 347/79 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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