Art. 1

Il regolamento ( CEE ) n . 2036/74 è completato dal seguente testo :

In vigore dal 28 mag 1979
« Articolo 1 bis Gli organismi d ' intervento procedono alla vendita , in via prioritaria , delle carni immagazzinate da più tempo . In nessun caso essi possono vendere carni prese in consegna dopo il 31 marzo 1979 .
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