Art. 1
In vigore dal 28 mag 1979
Il regolamento ( CEE ) n . 557/79 è modificato come segue .
1 . È aggiunto il seguente articolo :
« Articolo 10 bis
Ai sensi del presente regolamento , un litro d ' olio d ' oliva corrisponde a 0,916 chilogrammi di detto prodotto » .
2 . L ' articolo 11 , paragrafo 2 , è sostituito , nella versione italiana , dal seguente testo :
« 2 . La cauzione è costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto che risponde ai requisiti fissati dallo Stato membro in cui è inoltrata la domanda di aiuto » .
3 . L ' articolo 12 , paragrafo 1 , è sostituito dal seguente testo :
« Articolo 12
1 . Ai fini dei controlli di cui all ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 3089/78 , gli Stati membri procedono alla verifica sistematica della contabilità di magazzino dell imprese di condizionamento riconosciute . In caso di dubbio circa l ' esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, si può procedere ad una verifica della contabilità finanziaria del richiedente e , se del caso , a controlli supplementari presso i fornitori d ' olio dell ' impresa di condizionamento e presso gli operatori cui è stato consegnato l ' olio condizionato .
Inoltre , qualsiasi operatore che acquisti o venda olio d ' oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o eguale a 5 litri , esclusi i dettaglianti e i consumatori diretti , è tenuto a sottoporsi a controlli eventualmente effettuati dallo Stato membro .
Il travaso dell ' olio di cui sopra può essere effettuato soltanto dopo che l ' operatore in causa abbia informato l ' autorità designata dallo Stato membro interessato .
Gli Stati membri interessati si prestano mutua assistenza per l ' esecuzione dei controlli previsti dal presente articolo 175 » .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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