Art. 6
In vigore dal 24 mag 1979
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli ed informa ciascuna di essi , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 maggio 1980 , dell ' entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l ' entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo .
Storico versioni
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