Art. 1
Il regolamento ( CEE ) n . 1726/70 è modificato come segue :
In vigore dal 23 mag 1979
1 . Alla fine del paragrafo 3 dell ' articolo 2 ter è aggiunto il seguente comma : « In deroga al primo comma , i contratti di coltivazione applicabili nel 1979 possono essere conclusi fino al 30 giugno 1979 » .
2 . Il testo dell ' articolo 2 ter , paragrafo 6 , lettera a ) , primo trattino , è sostituito dal seguente :
« - far registrare i contratti e le dichiarazioni presso uno degli organismi di cui al paragrafo 7 anteriormente al 1° luglio dell ' anno di prima applicazione o , per i contratti applicabili nel 1979 , anteriormente al 1° agosto 1979 » .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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