Art. 1

Il regolamento ( CEE ) n . 2290/78 è modificato come segue :

In vigore dal 21 mag 1979
1 . Il testo dell ' articolo 4 è sostituito dal seguente testo : « Articolo 4 I contratti di cui all ' , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2874/77 sono presentati entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno . Tuttavia , per la campagna 1979/1980 i contratti sono presentati entro e non oltre il 30 giugno 1979 » . 2 . L ' articolo 15 , paragrafo 4 , secondo capoverso , il termine « allegato » è sostituito dal termine « allegato B » .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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eli:reg:1979:996:oj#art-1

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