Art. 1
Il regolamento ( CEE ) n . 2290/78 è modificato come segue :
In vigore dal 21 mag 1979
1 . Il testo dell ' articolo 4 è sostituito dal seguente testo :
« Articolo 4
I contratti di cui all ' , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2874/77 sono presentati entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno . Tuttavia , per la campagna 1979/1980 i contratti sono presentati entro e non oltre il 30 giugno 1979 » .
2 . L ' articolo 15 , paragrafo 4 , secondo capoverso , il termine « allegato » è sostituito dal termine « allegato B » .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:996:oj#art-1