Art. 1

In vigore dal 16 mag 1979
A partire del 21 maggio 1979 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Corea del Sud : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , compresi i mobili per dette macchine ; aghi per macchine da cucire : * * A . Macchine per cucire , compresi i mobili per dette macchine : * * I . Macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore ; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato , pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore : * * b ) altre *
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:977:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo