Art. 1

In vigore dal 16 mag 1979
A partire dal 21 maggio 1979 la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , è ripristina all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari , fatta eccezione per quelli elencati nell ' allegato C del suddetto regolamento ( CEE ) n . 3156/78 ; N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 41.03 * Pelli ovine , preparate , escluse quelle delle voci 41.06 e 41.08 : * * B . altre pelli : * * II . non nominate *
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:974:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo