Art. 1
In vigore dal 16 mag 1979
A partire dal 21 maggio 1979 la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , è ripristina all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari , fatta eccezione per quelli elencati nell ' allegato C del suddetto regolamento ( CEE ) n . 3156/78 ;
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *
41.03 * Pelli ovine , preparate , escluse quelle delle voci 41.06 e 41.08 : *
* B . altre pelli : *
* II . non nominate *
Storico versioni
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