Art. 1

Il testo dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1102/78 è modificato come segue :

In vigore dal 15 mag 1979
« 1 . Le disposizioni dell ' , paragrafo 1 , non si applicano ai titoli d ' importazione di conserve di funghi di coltivazione originari di paesi terzi che la Commissione accetta come in grado di garantire che le rispettive esportazioni verso la Comunità non eccedano un determinato quantitativo accettato dalla Commissione . 2 . Nel caso che il titolo d ' importazione venga chiesto per conserve di funghi di coltivazione originari di un paese che si avvale dell ' applicazione del paragrafo 1 , la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 14 l ' indicazione del paese d ' origine . Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato . La domanda di titolo è valida soltanto se è corredata della copia della polizza di carico o di un documento di trasporto equivalente compilato nel paese d ' origine , menzionato anche nella domanda di titolo , nel quale il richiedente il titolo è indicato come primo destinatario » .
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