Art. 2

In vigore dal 14 mag 1979
Durante il 1979 è sospesa l ' applicazione del massimale indicativo stabilito all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 3176/78 per le importazioni dei prodotti indicati a fronte del numero d ' ordine I P 3 nell ' allegato I del suddetto regolamento . Queste importazioni rimangono soggette a sorveglianza comunitaria .
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