Art. 2

In vigore dal 8 mag 1979
Le indennità di compensazione di cui all ' , paragrafi 1 e 2 , non sono concesse per i cereali che provengono dal raccolto 1979 o che non soddisfano ai requisiti qualitativi richiesti per l ' intervento durante la campagna 1978/1979 . $Per la segala detenuta dall ' industria molitoria alla fine della campagna , è ammessa come prova di sufficiente qualità la sua macinazione a fini di alimentazione umana .
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