Art. 1
In vigore dal 3 mag 1979
A partire dal 7 maggio 1979 , la riscossione dei dazi doganali sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari , fatta eccezione per quelli elencati nell ' allegato C del suddetto regolamento ( CEE ) n . 3456/78 :
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *
41.04 * Pelli caprine , preparate , escluse quelle delle voci 41.06 e 41.08 :
* B . altre pelli : *
* II . non nominate *
Storico versioni
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