Art. 3

In vigore dal 3 mag 1979
Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 3 maggio 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 75 del 23 . 3 . 1977 , pag . 10 . ( 4 ) GU n . L 320 del 14 . 11 . 1978 , pag . 10 . ( 5 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 86 del 6 . 4 . 1979 , pag . 13 . ALLEGATO Coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti che figurano nell ' allegato , sezioni a ) , c ) , e d ) del regolamento ( CEE ) n . 805/68 Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Coefficiente per il calcolo dei prelievi * 02.01 A II a ) * Carni della specie bovina , fresche o refrigerate : * * * 1 . in carcasse , mezzene o quarti detti compensati * 1,90 * * 2 . Quarti anteriori e busti * 1,52 * * 3 . Quarti posteriori e selle * 2,28 * * 4 . altre : * * * aa ) Pezzi non disossati * 2,85 * * bb ) Pezzi disossati * 3,26 * 02.06 C I a ) * Carni della specie bovina , salate o in salamoia , secche o affumicate : * * * 1 . non disossate * 2,85 * * 2 . disossate * 3,26 * 16.02 B III b ) 1 aa ) * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti carne o frattaglie della specie bovina , non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte * 3,26
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