Art. 2
In vigore dal 2 mag 1979
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 2 maggio 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 144 del 31 . 5 . 1978 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 139 del 26 . 5 . 1978 , pag . 26 .
( 4 ) GU n . L 158 del 16 . 6 . 1978 , pag . 6 .
RETTIFICHE
Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 3157/78 del Consiglio , del 29 dicembre 1978 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo
( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 375 del 30 dicembre 1978 )
A pagina 79 , nota 2 ,
anzichù : « ... maggiorata di 116,03 tonnellate . » ,
leggi : « ... maggiorata di 116,08 tonnellate . » .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:876:oj#art-2