Art. 4
In vigore dal 2 mag 1979
1 . L ' importo dell ' aiuto è fissato in 1,75 ECU per tonnellata e per giorno .
Tale importo è convertito in moneta nazionale utilizzando i tasso valido il giorno dell ' uscita dall ' ammasso .
2 . Il periodo preso in considerazione per il calcolo dell ' aiuto è calcolato a decorrere dal giorno dell ' entrata in ammasso dei formaggi oggetto del contratto . Nessun aiuto è concesso quando la durata dell ' ammasso è inferiore a 90 giorni . L ' importo massimo dell ' aiuto non può essere superiore all ' importo corrispondente ad una durata di ammasso di 180 giorni .
Storico versioni
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