Art. 2
In vigore dal 26 apr 1979
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 26 aprile 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .
( 2 ) GU n . L 78 del 30 . 3 . 1979 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 41 del 16 . 2 . 1979 , pag . 14 .
( 5 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 1 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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