Art. 2
In vigore dal 20 apr 1979
Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1979 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 20 aprile 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .
( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 210 dell ' 1 . 8 . 1974 , pag . 56 .
( 4 ) GU n . L 41 del 16 . 2 . 1979 , pag . 31 .
( 5 ) GU n . L 84 del 4 . 4 . 1979 , pag . 1 .
ALLEGATO
Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti ( 1 )
ITALIA
- Quarti posteriori , taglio a 5 costole , detto pistola , provenienti dai :
Vitelloni 1 * 113,159 *
Vitelloni 2 * 108,013 *
Vacche 1 * 89,340 *
Vacche 2 * 77,656 *
( 1 ) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore , detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento ( CEE ) n . 1805/77 .
Storico versioni
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