Art. 2
In vigore dal 20 apr 1979
Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1979 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 20 aprile 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .
( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1970 , pag . 6 .
( 3 ) GU n . L 321 del 16 . 12 . 1977 , pag . 30 .
( 4 ) GU n . L 178 dell ' 1 . 7 . 1978 , pag . 60 .
Storico versioni
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